

STATUTO
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE “TINDARI NEBRODI”
Art. 1
Il Consorzio per l’assetto territoriale e per lo sviluppo turistico e socio -economico dei Comuni di Floresta, Librizzi, Montagnareale, Patti, Raccuja, e San Piero Patti, istituito con decreto dell’Ass.to Reg.le Enti Locali n.301/IX del 20/3/1984, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 60 della Legge n.142 dello 08/06/1990 e della L.R. n.48 dell’11/12/1991 viene trasformato e prende la denominazione di CONSORZIO INTERCOMUNALE PUBBLICI SERVIZI “TINDARI NEBRODI”.
Del Consorzio così trasformato e denominato, fanno parte, oltre agli Enti Locali precitati, anche i Comuni di Falcone, Oliveri, Gioiosa Marea, S.Angelo di Brolo, Basicò, Montalbano Elicona, Sinagra, Ficarra, Ucria, Mazzarrà S.Andrea.
Art. 2
I Comuni Consorziati conferiscono il capitale di dotazione; determinano le finalità e gli indirizzi, approvano gli atti fondamentali; esercitano la vigilanza; verificano i risultati della gestione; provvedono alla copertura degli eventuali costi sociali.-
Art. 3
Il Consorzio ha sede in Patti, via Vittorio Emanuele, n°2, ha carattere continuativo e sarà amministrato secondo le norme del presente statuto, dell’ordinamento EE.LL. della Regione Siciliana, della L. 8/6/1990 n°142, e della L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche, nonchè di ogni altra normativa applicabile.-
Art. 4
E’ scopo fondamentale del Consorzio quello di provvedere all’espletamento della gestione associata di uno o più servizi e segnatamente di quelli sin qui svolti della promozione e della organizzazione turistica, culturale, sociale, ambientale e di tutela della salute. Provvederà inoltre ai servizi relativi alla pratica sportiva e alla gestione dei relativi impianti, anche a carattere ricreativo; al trasporto scolastico e degli anziani; alla mensa scolastica; alla protezione civile; alla raccolta differenziata; agli impianti di depurazione e smaltimento rifiuti; agli impianti di illuminazione; alla gestione delle risorse idriche. Per il conseguimento di detti obiettivi il Consorzio ha facoltà di programmare, progettare e realizzare le opere necessarie per garantire l’espletamento dei servizi in maniera economica ed efficiente, e, comunque, in modo tale da conseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi e quindi di pareggiare il bilancio.-
Art.5
Sono organi del Consorzio:
a) L’Assemblea;
b) Il Presidente dell’Assemblea;
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) Il Direttore;
f) Il Revisore dei Conti.
Art.6
L’Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione.-
Art.7
I rappresentanti degli Enti durano in carica per tutto il periodo di permanenza nel mandato elettivo e comunque fino alla comunicazione dell’insediamento del nuovo Sindaco o Commissario.-
Art.8
L’Assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente. Elegge, altresì, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consorzio. Non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione i componenti dell’Assemblea, i Sindaci, gli Assessori ed i consiglieri dei Comuni Consorziati. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri, compreso il Presidente. Tutti vengono eletti con l’osservanza delle norme stabilite dalla vigente legislazione in tema di autonomie locali in Sicilia.
Ogni Consigliere vota per un nominativo.
A parità viene eletto il più anziano per età.-
Art.9
L’Assemblea nomina un Direttore cui compete la responsabilità gestionale, ed uno o più revisori, per i necessari controlli contabili.
Un apposito regolamento approvato dall’Assemblea, nel rispetto della normativa di settore, determinerà i
requisiti e le modalità di nomina del Direttore e del Revisore dei conti.-
Art.10
Per l’elezione del Presidente dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonchè per le rispettive competenze, per la revoca e sfiducia e per le dimissioni si applicano le vigenti norme dell’ordinamento enti locali, nonchè ogni altra normativa speciale sopravvenuta.
Art.11
Segretario del Consorzio è un Segretario di uno degli Enti Locali facenti parte dell’organismo di cooperazione, nominato dall’Assemblea consortile.
Per il servizio di tesoreria del Consorzio si provvederà ai sensi dell’art. 106 del D. L.vo 29 Ottobre 1955 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.12
Il Presidente dell’Assemblea presiede e dirige i relativi lavori, convoca la stessa nei casi previsti dal presente statuto , dispone la diramazione degli avvisi e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto al voto.
Anche i componenti dell’Assemblea hanno titolo ad intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sempre però senza diritto al voto.
Art.13
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni bimestre.
Nelle sessioni ordinarie si approvano il bilancio preventivo dall’1 gennaio al 31 dicembre e i conti consuntivi relativi all’esercizio precedente.
Quando si ravvisano ragioni di necessità, tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, l’assemblea può riunirsi in sessione straordinaria:
1) per determinazione del presidente;
2) per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
3) per domanda motivata di un terzo dei componenti dell’assemblea in carica.
In tale caso la riunione dell’Assemblea deve avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, dalla determinazione del Consiglio di Amministrazione o dalla determinazione del Presidente.
Per la prima seduta dell’Assemblea del Consorzio, relativa alla elezione delle cariche, provvede il Sindaco del Comune sede del Consorzio entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione al Consorzio della data di insediamento dei vari sindaci.
Ove il Sindaco non provveda nel predetto termine è autorizzato alla convocazione dell’Assemblea il legale rappresentante di un altro Comune Consorziato.
Per la validità di ogni seduta dell’Assemblea in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica.
La seconda convocazione può essere fissata anche a distanza di un ora dalla prima e la seduta è valida qualora vi intervengano 2/5 dei componenti , ivi incluso il Presidente.
Alle deliberazioni dell’Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l’istruttoria, i pareri, la forma, le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
Art.14
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio e convoca e presiede detto organo collegiale.
Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione che dalla legge, dallo statuto e dalla convenzione non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Consorzio, del Segretario o del Direttore.
Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale.
Art.15
Il personale da adibire presso il Consorzio sarà reclutato mediante pubblici concorsi in base alla previsione della pianta organica, la quale è composta di n. 1 istruttore direttivo, n. 1 ragioniere e n. 1 esecutore; nelle more verranno utilizzati dipendenti dei Comuni consorziati, previa apposita deliberazione di temporaneo incarico da parte delle amministrazioni competenti.
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche temporaneamente di altro personale degli Uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.
Agli oneri per il pagamento degli emolumenti dovuti al personale incaricato, compreso il Segretario, provvede per tutta la durata dell’incarico il Consorzio, che ne fissa la misura con delibera dell’Assemblea consortile.
Art.16
Per le progettazioni delle opere da eseguirsi il Consorzio si avvarrà normalmente dell’opera dei tecnici facenti parte degli U.T.C. dei Comuni consorziati e per motivate specifiche esigenze, di liberi professionisti regolarmente iscritti ai relativi albi professionali o ad istituti o enti pubblici nominati dal consiglio di Amministrazione.
Art.17
Alle spese per il funzionamento del Consorzio si provvederà mediante concorso dei Comuni aderenti e contributi di altri enti che provvederanno a iscrivere nei rispettivi bilanci la somma annua che sarà stabilita dalla convenzione ed annualmente adeguata dall’Assemblea Consortile.
La quota di partecipazione dei Comuni sarà determinata sulla base dei mezzi finanziari che risulteranno effettivamente necessari per l’espletamento dei vari servizi, tenuto conto di quelli in ciascun anno attivati e della relativa diversa fruizione da parte di ciascun Comune.
La quota di partecipazione di ciascun Comune viene fissata dalla convenzione approvata unitamente al presente statuto: ciascun Sindaco o suo delegato, disporrà nella adozione delle decisioni di un solo voto con valore proporzionale alla quota contributiva delle spese di funzionamento , giusta convenzione.
Art. 18
Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dai vari consigli Comunali a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 19
In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi motivo il patrimonio del Consorzio è suddiviso tra i Comuni che, alla stessa data, risulteranno associati, in ragione degli apporti provenienti da ciascuno di essi.
Art.20
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del soggetto giuridico pubblico istituito con il precitato D.A. n°301/IX del 20/3/84, quale risulta dal redatto inventario, resta nella piena disponibilità giuridica dei comuni di: Floresta, Librizzi, Montagnareale, Patti, San Piero Patti e Raccuja e conferito nella disponibilità di fatto del neo Consorzio con vincolo di destinazione d’uso per il conseguimento delle nuove finalità del Consorzio, in conformità al presente statuto ed alla unita convenzione.
I detti beni al momento dello scioglimento del Consorzio verranno divisi in quote di eguale valore fra i sei Comuni precitati.
Art.21
Il Consorzio rimane autorizzato ad avviare ogni utile o necessaria azione giudiziaria ordinaria per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune moroso.
Art.22
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi e, particolarmente, le disposizioni contenute nel vigente ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, in quanto compatibili, nella legge n°142/1990 e nella L.R. n°48/1991.
Art.23
L’ammissione al Consorzio di un nuovo comune viene disposta dai consigli dei Comuni consorziati espressa a maggioranza assoluta, previa richiesta corredata da atto deliberativo consiliare dell’ente interessato e previo parere obbligatorio dell’assemblea consortile.
Con la delibera di ammissione verrà approvata la modifica statutaria e la nuova convenzione, nonchè la quota fissa “una tantum” di contributo di ingresso di ciascun Comune.
Art.24
Il complesso dei rapporti giuridici già in capo al Consorzio viene trasferito al nuovo soggetto giuridico che potrà farlo valere in conformità alle norme di legge ed al presente statuto.
Norma Transitoria Finale
Nel caso in cui i consigli di alcuni dei Comuni contemplati nell’art.1 dello statuto non adottassero le delibere approvative di competenza entro il termine del 30 aprile 1995, ove consentito dalla normativa applicabile sia vigente che sopravveniente, detti Comuni dovranno essere considerati come non partecipanti alla costituzione del Consorzio e gli stessi verranno automaticamente depennati dalle norme statutarie e dalla convenzione.
DISCIPLINARE - CONVENZIONE
che regola i rapporti tra i Comuni di Falcone, Floresta, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Raccuja, S. Angelo di Brolo, S.Piero Patti, aderenti al Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi con sede in Patti, via Vittorio Emanuele n°2
premesso
- che ai sensi degli artt.25 e 60 della L. 08.06.1990 n° 142 così come recepita in Sicilia con L.R.n° 48 dell’11.12.1991 occorre procedere alla revisione dei Consorzi costituiti tra Enti Locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla medesima Legge n° 142/1990;
- che gli artt.24 e 25 della Legge n° 142/1990 prescrivono che i Comuni che intendono costituire un Consorzio, unitamente allo Statuto devono approvare una convenzione nella quale vanno fissati i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Comuni in epigrafe indicati intendono costituire un Consorzio di servizi ed a tal fine unitamente alla presente convenzione approvano lo Statuto che ne costituirà la carta fondamentale;
- che in sede di avvio dell’attività del Consorzio esigenze organizzative e difficoltà finanziarie inducono a limitare l’azione dell’Ente ad alcuni servizi tra quelli contemplati dall’art. 4 dello Statuto, e segnatamente a quelli relativi all’organizzazione e promozione turistica e culturale che non importano particolari oneri aggiunti rispetto alle spese di funzionamento;
- che negli anni successivi potrà prevedersi e convenirsi l’avvio di altri servizi;
- che per le spese di funzionamento dell’Ente la quota contributiva può essere stabilita anche sulla scorta dei conti consuntivi degli esercizi finanziari pregressi del preesistente Consorzio, in lire 10.000.000 per ciascun Comune;
Tutto ciò premesso i Comuni sopra elencati
C O N V E N G O N O
1) Di impegnarsi a realizzare gradatamente la gestione associata dei servizi contemplati nell’art.4 dello Statuto Consortile che viene approvato unitamente alla presente convenzione;
2) Di fissare in anni dieci la durata del Consorzio;
3) Di avviare, per il primo anno di attività, i servizi di organizzazione e promozione turistica e culturale;
4) Di stabilire, allo stato, in lire 10.000.000 la quota di contributo che ciascun Comune è tenuto a versare al Consorzio per spese di funzionamento entro il mese di aprile di ciascun anno;
5) Di stabilire che il Consorzio debba trasmettere agli Enti aderenti copia di tutti gli atti fondamentali del Consorzio stesso;
6) Di consultarsi reciprocamente sulle problematiche consortili almeno semestralmente facendo carico nelle circostanze ai Presidenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di riferire sulla attività gestionale;
7) Di impegnarsi ad utilizzare i beni mobili ed immobili di proprietà dei Comuni di Floresta, Librizzi, Motagnareale, Patti, S.Piero Patti e Raccuia, già aderenti al preesistente Consorzio, per il conseguimento delle finalità statutarie;
8) Di avviare l’attività consortile non appena tutte le delibere dei Comuni con le quali vengono approvati Statuto e Convenzione saranno esitate positivamente dai competenti Organi di Controllo;
9) Di rimandare alla vigente legislazione in materia la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Consorziati per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dallo Statuto.